Statuto

Statuto

 

Articolo 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituito il Comitato denominato "Comitato Pendolari FERRARA-BOLOGNA", senza fini di lucro, con sede in Piazza Verdi 5 Ferrara presso la Federconsumatori.La durata del Comitato è illimitata.

Articolo 2 - Scopi ed attività

Il Comitato si prefigge come scopo principale la tutela dei diritti e degli interessi degli utenti dei trasporti in particolare di quelli ferroviari della linea FERRARA – BOLOGNA.

Per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore dei soci e di tutta la collettività il Comitato si propone di:

·        Promuovere ed attuare iniziative di tutela dei diritti e degli interessi finalizzati a migliorare i servizi dei trasporti;

·        Promuovere ed attuare iniziative rivolte al miglioramento della fruizione dei diritti e degli interessi degli utenti dei trasporti, in particolare di quelli ferroviari;

·        Proporsi come luogo di sensibilizzazione e di confronto, anche con gli Enti pubblici, circa la situazione dei trasporti e dei loro utenti.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dal Comitato nei limiti previsti dalle leggi vigenti in materia di associazioni di promozione sociale senza fini di lucro, prevalentemente tramite le prestazioni volontarie, libere e gratuite dei propri aderenti. Nel caso di manifestazioni afferenti le iniziative inerenti gli scopi istituzionali il Comitato potrà avvalersi di prestazioni volontarie libere e gratuite anche di non associati. 

Articolo 3 - Membri dell'Associazione

Il numero degli aderenti è illimitato. Al Comitato sono ammessi di diritto tutti gli utenti e potenziali utenti della linea ferroviaria FERRARA – BOLOGNA che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo ed ogni altro soggetto persona fisica interessata alla tutela dei diritti degli utenti dei trasporti ed alla realizzazione degli scopi del Comitato.

Articolo 4 - Criteri di esclusione ed ammissione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.

Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci.

La qualità di socio si perde:

·         per decesso;

·         per recesso;

·         per comportamento contrastante con gli scopi del Comitato;

·         per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Articolo 5 - Diritti e doveri degli associati

I soci sono obbligati:

·         ad osservare il presente statuto;

·         a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti del Comitato.

 

I soci hanno diritto:

·         a partecipare a tutte le attività promosse dal Comitato;

·         a partecipare all’Assemblea con diritto di voto; in particolare il socio maggiorenne ha diritto di voto per l’approvazione e la modifica dello statuto, di eventuali regolamenti, per la nomina degli organi direttivi del Comitato nonché per ogni altra questione che sarà posta in discussione;

·         ad accedere alle cariche associative;

·         a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione del Comitato.

Articolo 6 - Organi del Comitato

Sono organi del Comitato:

·         l'Assemblea dei soci;

·         il Consiglio Direttivo;

·         il Presidente.

Articolo 7 - L'Assemblea dei soci

L'Assemblea è l’organo sovrano del Comitato, è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni socio ha diritto ad un voto. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da altro socio con delega scritta.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività del Comitato ed in particolare:

·         nomina i componenti del Consiglio Direttivo; 

·         delibera l’esclusione dei soci dal Comitato;

·         si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati.

L'Assemblea Ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo o un quinto degli associati ne ravvisino l'opportunità.

La convocazione dell’Assemblea Ordinaria e’ fatta a cura del Presidente del Consiglio Direttivo senza particolari formalita’, mediante convocazione scritta, resa nota pubblicamente ai Soci almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, che dovra’ specificare ordine del giorno,data, luogo e ora dell’adunanza sia di prima che di eventuale seconda convocazione.

L’Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo, dello statuto e sullo scioglimento anticipato del Comitato. L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega di almeno un quarto dei Soci ed in seconda convocazione senza minimi di partecipazione.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti (non si considerano gli astenuti), eccezion fatta per:

·         la deliberazione inerenti le modifiche al presente statuto che dovranno essere adottate con il voto favorevole di almeno un quarto degli associati;

·         la deliberazione inerente lo scioglimento del Comitato e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Articolo 8 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri pari a 15(quindici), nominati dall’Assemblea dei soci. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio decada dall’incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, che rimane in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Al Consiglio Direttivo spetta di:

·         nominare al suo interno un Presidente, 

·         curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea; 

·         deliberare sulle domande di nuove adesioni;

·         provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano. Il Consiglio Direttivo si riunisce senza formalita’  ogni qualvolta il Presidente o almeno tre membri lo ritengano opportuno. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.

Articolo 9 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza del Comitato di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente.

Articolo 10 -  Cariche associative

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito.

Articolo 11 - Scioglimento

All’atto dello scioglimento del Comitato e’ compito del Consiglio Direttivo provvedere alla nomina di un Liquidatore , anche ex Consigliere.

Articolo 12 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto trovano applicazione le disposizioni del Codice Civile e le altre norme speciali in materia.